Art. 9 · Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell’articolo 3 della decisione 2008/615/GAI

Art. 9

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell’articolo 3 della decisione 2008/615/GAI

In vigore dal 23 giu 2008
Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell’ della decisione 2008/615/GAI 1.   Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non è stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato può essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati membri, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, ciò è comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente. 2.   Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato è riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati membri, ciascuno Stato membro interessato può inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.
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