Art. 5 · Disponibilità dello scambio automatizzato di dati

Art. 5

Disponibilità dello scambio automatizzato di dati

In vigore dal 23 giu 2008
Disponibilità dello scambio automatizzato di dati Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte a garantire che la consultazione o il raffronto automatizzati dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano l’un l’altro immediatamente e concordano a titolo temporaneo un sistema di scambio di informazioni alternativo conformemente alla normativa applicabile. Lo scambio automatizzato di dati viene ristabilito il più presto possibile.
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