Art. 3 · Specifiche tecniche

Art. 3

Specifiche tecniche

In vigore dal 23 giu 2008
Specifiche tecniche Gli Stati membri osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le domande e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nell’allegato della presente decisione.
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