Art. 3
Specifiche tecniche
In vigore dal 23 giu 2008
Specifiche tecniche
Gli Stati membri osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le domande e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:616:oj#art-3