Art. 8 · Dati dattiloscopici

Art. 8

Dati dattiloscopici

In vigore dal 23 giu 2008
Dati dattiloscopici Al fine dell’attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.
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