Art. 5
Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni
In vigore dal 23 giu 2008
Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni
Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell’ambito delle procedure di cui agli , la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all’assistenza giudiziaria.
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