Art. 4
Raffronto automatizzato dei profili DNA
In vigore dal 23 giu 2008
Raffronto automatizzato dei profili DNA
1. Per le indagini penali gli Stati membri raffrontano, di comune accordo e tramite i loro punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili sono effettuati in maniera automatizzata. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.
2. Se in esito al raffronto di cui al paragrafo 1 uno Stato membro constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono ad alcuni di quelli contenuti nei propri schedari di analisi del DNA, comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell’altro Stato membro i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:615:oj#art-4