Art. 36 · Attuazione e dichiarazioni

Art. 36

Attuazione e dichiarazioni

In vigore dal 23 giu 2008
Attuazione e dichiarazioni 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro un anno dalla decorrenza degli effetti della presente decisione, fatta eccezione per le disposizioni del capo 2, per le quali le relative misure necessarie sono adottate entro tre anni dalla decorrenza degli effetti della presente decisione e della decisione del Consiglio relativa all’attuazione della presente decisione. 2.   Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito all’assolvimento degli obblighi imposti dalla presente decisione e presentano le dichiarazioni previste dalla stessa. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione. 3.   Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 2 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al segretariato generale del Consiglio. Il segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione. 4.   Sulla base di queste e di altre informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio entro il 28 luglio 2012 una relazione sull’attuazione della presente decisione corredata di proposte che ritiene adeguate per eventuali ulteriori sviluppi.
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