Art. 35 · Rapporto con altri strumenti

Art. 35

Rapporto con altri strumenti

In vigore dal 23 giu 2008
Rapporto con altri strumenti 1.   Per gli Stati membri interessati, le pertinenti disposizioni della presente decisione prevalgono sulle corrispondenti disposizioni del trattato di Prüm. Ogni altra disposizione del trattato di Prüm resta applicabile fra le parti contraenti del trattato di Prüm. 2.   Fatti salvi i loro impegni adottati ai sensi di altri atti conformemente al titolo VI del trattato: a) gli Stati membri possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi della presente decisione. b) Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera dopo l’entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l’estensione o l’ampliamento degli obiettivi della presente decisione. 3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti. 4.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro quattro settimane dall’entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 2, lettera a), che desiderano continuare ad applicare. 5.   Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, lettera b), entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell’adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. 6.   La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali fra Stati membri e Stati terzi. 7.   La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
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