Art. 33 · Misure di attuazione

Art. 33

Misure di attuazione

In vigore dal 23 giu 2008
Misure di attuazione Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione a livello dell’Unione.
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