Art. 3
Consultazione automatizzata dei profili DNA
In vigore dal 23 giu 2008
Consultazione automatizzata dei profili DNA
1. Per le indagini penali gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all’ ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.
2. Se nell’ambito di una consultazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato membro ricevente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sono notificati per via automatizzata i dati indicizzati con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.
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