Art. 29 · Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

Art. 29

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

In vigore dal 23 giu 2008
Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati 1.   L’autorità ricevente e l’autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata. 2.   I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle modalità di attuazione di cui all’ che garantiscono: a) l’adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità; b) l’uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti durante il ricorso a reti accessibili pubblicamente; e c) la possibilità di verificare l’ammissibilità delle consultazioni in base all’, paragrafi 2, 4 e 5.
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