Art. 28 · Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati

Art. 28

Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati

In vigore dal 23 giu 2008
Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati 1.   Gli Stati membri assicurano l’esattezza e l’attualità dei dati personali. Se risulta, ex officio o da una comunicazione della persona interessata, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, lo Stato membro o gli Stati membri riceventi ne sono informati quanto prima. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l’autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all’autorità che li ha trasmessi. 2.   Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione nazionale degli Stati membri. L’indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione nazionale solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati. 3.   I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati: a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l’autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi; b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l’autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all’autorità ricevente all’atto della trasmissione. I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione nazionale, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.
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