Art. 26
Finalità
In vigore dal 23 giu 2008
Finalità
1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini.
2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli , da parte dello Stato membro che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
a)
accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
b)
predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione nazionale in caso di concordanza dei dati;
c)
effettuare la registrazione ai sensi dell’.
Lo Stato membro che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell’. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al primo comma, lettere b) e c).
3. I dati trasmessi a norma dell’ possono essere utilizzati dallo Stato membro che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell’. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell’. Lo Stato membro che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:615:oj#art-26