Art. 23 · Rapporto di lavoro

Art. 23

Rapporto di lavoro

In vigore dal 23 giu 2008
Rapporto di lavoro I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:615:oj#art-23