Art. 21 · Norme generali in materia di responsabilità civile

Art. 21

Norme generali in materia di responsabilità civile

In vigore dal 23 giu 2008
Norme generali in materia di responsabilità civile 1.   Quando funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell’, lo Stato membro di appartenenza è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni secondo le condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. 3.   Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto. 4.   Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell’, questo altro Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le operazioni conformemente alla sua legislazione nazionale. 5.   Quando i danni di cui al paragrafo 4 sono dovuti a colpa grave o a dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere il rimborso delle somme versate alle vittime o agli aventi diritto. 6.   Fermo restando l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:615:oj#art-21