Art. 20 · Protezione e assistenza

Art. 20

Protezione e assistenza

In vigore dal 23 giu 2008
Protezione e assistenza Ogni Stato membro è tenuto a prestare ai funzionari degli altri Stati membri che attraversano la frontiera, nell’esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.
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