Art. 2
Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA
In vigore dal 23 giu 2008
Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA
1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le indagini penali. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.
2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.
3. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all’, paragrafo 1 a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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