Art. 19 · Uso di armi, munizioni e attrezzature

Art. 19

Uso di armi, munizioni e attrezzature

In vigore dal 23 giu 2008
Uso di armi, munizioni e attrezzature 1.   I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un’operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono ai sensi dell’ o 18 indossare l’uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare talune armi, munizioni o attrezzature. 2.   Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’ in cui elencano le armi, le munizioni e le attrezzature che possono essere utilizzate solo per i casi autorizzati di difesa propria o altrui. Il funzionario dello Stato membro di destinazione, che ha l’effettivo controllo dell’operazione, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale, l’uso di armi, munizioni e attrezzature per fini che vanno oltre quelli menzionati nella prima frase. L’uso di armi, munizioni e attrezzature è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro di destinazione. Le autorità competenti si informano sulle armi, munizioni e attrezzature autorizzate e sulle relative condizioni d’uso. 3.   I funzionari di uno Stato membro che in azione utilizzano veicoli nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi della presente decisione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano ai funzionari dello Stato membro di destinazione, anche per quanto riguarda il diritto di precedenza ed eventuali prerogative. 4.   Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’ in cui stabiliscono gli aspetti pratici dell’uso di armi, munizioni e attrezzature.
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