Art. 18
Assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi
In vigore dal 23 giu 2008
Assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi
Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici:
a)
informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;
b)
adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;
c)
nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l’evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione attrezzature.
Storico versioni
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