Art. 16 · Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici

Art. 16

Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici

In vigore dal 23 giu 2008
Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici 1.   Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (3). 2.   I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1. 3.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. 4.   Lo Stato membro che trasmette i dati può, nel rispetto della legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all’utilizzo di tali dati e informazioni da parte dello Stato membro ricevente. Quest’ultimo è soggetto a tali condizioni.
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