Art. 14
Trasmissione di dati a carattere personale
In vigore dal 23 giu 2008
Trasmissione di dati a carattere personale
1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, in quanto la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.
2. I dati personali possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l’evento dettagliatamente descritto per il quale sono stati trasmessi. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più essere raggiunti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati al massimo entro un anno.
Storico versioni
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