Art. 12 · Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

Art. 12

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

In vigore dal 23 giu 2008
Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli 1.   Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso: a) i dati relativi ai proprietari o agli utenti; e b) i dati relativi ai veicoli. Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione. 2.   Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all’ disciplinano i dettagli tecnici della procedura.
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