Art. 11 · Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

Art. 11

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

In vigore dal 23 giu 2008
Punto di contatto nazionale e misure di attuazione 1.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all’. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. 2.   Le misure di attuazione di cui all’ disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell’.
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