Art. 1 · Durata

Art. 1

Durata

In vigore dal 20 giu 2008
La decisione 2004/858/CE è modificata come segue: 1) nell’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’agenzia è denominata “Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori”»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Durata L’Agenzia adempie ai propri compiti dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2015.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Obiettivi e compiti 1.   L’Agenzia è responsabile della realizzazione dei seguenti compiti per la gestione del secondo programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato dalla decisione 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione 1926/2006/CE e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE: a) gestire le fasi del ciclo di vita dei progetti specifici che devono essere definiti dalla Commissione nel suo strumento di delega a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, nel contesto dell’attuazione del programma comunitario e procedere ai controlli all’uopo necessari, adottando le decisioni pertinenti su delega della Commissione; b) adottare gli atti d’esecuzione del bilancio in entrate e spese ed effettuare, sulla base della delega della Commissione, tutte le operazioni necessarie per la gestione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all’attribuzione di appalti e sovvenzioni; c) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare e valutare l’esecuzione del programma comunitario. 2.   L’Agenzia gestisce anche tutte le fasi del ciclo di vita delle misure di esecuzione delegatele nell’ambito del programma di azione comunitaria in materia di sanità pubblica 2003-2008, adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’Agenzia. Essa è trasmessa, a titolo di informazione, al comitato previsto dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.»; 4) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sovvenzioni L’Agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee dalla dotazione finanziaria del secondo programma in materia di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013, adottato con decisione 1926/2006/CE, e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:544:oj#art-1