Art. 7

Art. 7

In vigore dal 17 giu 2008
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica sino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e dell’, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti e della circolazione di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una volta che la data di cui al secondo comma sia stata fissata dalla pertinente decisione del Consiglio in relazione a uno Stato membro, detto Stato membro riconosce, durante il loro periodo di validità, i visti nazionali per soggiorno di breve durata rilasciati prima di tale data e fino all’ultimo giorno di un periodo di sei mesi a partire da tale data, ai fini del transito nel suo territorio, purché detto Stato membro abbia proceduto alla notifica di cui all’. Durante tale periodo, si applicano le condizioni stabilite nella presente decisione.
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