Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 giu 2008
La Bulgaria, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro dieci giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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