Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 giu 2008
L’ della decisione 2002/994/CE è sostituito dal testo che segue: « Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell’allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell’invio, a un’analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell’uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e loro metaboliti in tutti i prodotti elencati nella parte II dell’allegato. Inoltre, i prodotti dell’acquicoltura elencati nella parte II dell’allegato saranno sottoposti a prove tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e loro metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.»
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