Art. 4 · Merci in transito

Art. 4

Merci in transito

In vigore dal 16 giu 2008
1.   Le disposizioni dell'accordo si possono applicare alle merci esportate dalla Giordania verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Giordania, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 3 e che alla data dell'adesione si trovano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Giordania o nel nuovo Stato membro in questione. 2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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