Art. 5 · Partecipazione in gruppo

Art. 5

Partecipazione in gruppo

In vigore dal 16 giu 2008
Partecipazione in gruppo Due o più parti contraenti possono dichiarare, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario, che ha effetto dalla data indicata dalle parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono membri dell’Organizzazione come gruppo.
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