Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 giu 2008
Definizioni
Ai fini del presente accordo:
1)
per «caffè» s’intendono il seme e la ciliegia della pianta del caffè, che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, compreso il caffè macinato, decaffeinato, liquido e solubile. Una volta entrato in vigore il presente accordo, il Consiglio riesamina quanto prima, e quindi a intervalli di tre anni, i fattori di conversione per i tipi di caffè elencati alle lettere d), e), f) e g). Dopo tali riesami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima del riesame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare in merito, si utilizzano i fattori di conversione propri dell’accordo internazionale sul caffè del 2001, elencati in allegato al presente accordo. Fatto salvo quanto precede, valgono le seguenti definizioni:
a)
per «caffè verde» s’intende qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b)
per «ciliegia di caffè essiccata» s’intende il frutto essiccato della pianta del caffè; l’equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
c)
per «caffè pergamenato» s’intende il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l’equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;
d)
per «caffè torrefatto» s’intende il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, compreso il caffè macinato;
e)
per «caffè decaffeinato» s’intende il caffè verde, torrefatto o solubile dal quale sia stata estratta la caffeina;
f)
per «caffè liquido» s’intendono i solidi solubili nell’acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida;
g)
per «caffè solubile» s’intendono i solidi, disidratati e solubili nell’acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto;
2)
per «sacco» s’intende un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde. Per «tonnellata» s’intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi;
3)
per «annata caffearia» s’intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre;
4)
per «Organizzazione» e «Consiglio» s’intendono, rispettivamente, l’Organizzazione internazionale del caffè e il Consiglio internazionale del caffè;
5)
per «parte contraente» s’intende un governo, la Comunità europea o una delle organizzazioni intergovernative di cui all’, paragrafo 3, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di notifica dell’applicazione provvisoria del presente accordo conformemente alle disposizioni degli , oppure che ha aderito all’accordo in conformità dell’;
6)
per «membro» s’intende una parte contraente;
7)
per «membro esportatore» o «paese esportatore» s’intende, rispettivamente, un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni;
8)
per «membro importatore» o «paese importatore» s’intende, rispettivamente, un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni;
9)
per «maggioranza ripartita» s’intende una votazione che richiede il 70 % o più dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e il 70 % o più dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;
10)
per «depositario» si intende l’organizzazione intergovernativa o la parte contraente dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 designata con decisione adottata mediante consensus dal Consiglio entro il 31 gennaio 2008 nell’ambito dell’accordo internazionale sul caffè del 2001. Tale decisione costituisce parte integrante del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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