Art. 2
In vigore dal 5 giu 2008
Il Consiglio autorizza la Bulgaria, Cipro, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia a presentare la seguente dichiarazione:
«Gli articoli 23, 26 e 52 della convenzione concedono alle parti contraenti una certa flessibilità ai fini della semplicità e della rapidità del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La normativa comunitaria prevede un sistema di riconoscimento ed esecuzione che è almeno altrettanto favorevole quanto le norme stabilite dalla convenzione. Di conseguenza, una decisione emanante da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea su una questione relativa alla convenzione è riconosciuta ed eseguita in … (4) in applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario (5).
(4) Stato membro che presenta la dichiarazione."
(5) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 svolge un ruolo particolare in questo settore in quanto riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori.»
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