Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 giu 2008
1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 1 si applicano a decorrere dal 14 agosto 2008 alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. 2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 2 si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. 3.   Dal 9 giugno 2008 i dati reali SIS possono essere trasferiti alla Confederazione svizzera. Dal 14 agosto 2008 la Confederazione svizzera potrà inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4. 4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera, quest'ultima: a) non è tenuta a rifiutare l'ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione; b) si astiene dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (5) (di seguito «Convenzione di Schengen»).
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