Art. 2
In vigore dal 4 giu 2008
1. L’Ungheria deve recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi, calcolati dal momento in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al momento dell’effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (119), modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (120).
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