Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 giu 2008
1.   L’obbligo di acquisto stabilito negli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine stipulati tra Magyar Villamos Művek Rt. da una parte e Budapesti Erőmű Rt., Dunamenti Erőmű Rt., Mátrai Erőmű Rt., AES-Tisza Erőmű Kft, Csepeli Áramtermelő Kft., Paksi Atomerőmű Rt. e Pécsi Erőmű Rt. (firmatario dell’HTM originale e predecessore di Pannon Hőerőmű Rt.) (118) costituisce aiuto di Stato a favore dei produttori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 2.   L’aiuto di Stato di cui all’, paragrafo 1, non è compatibile con il mercato comune. 3.   Entro sei mesi dalla comunicazione della presente decisione, l’Ungheria deve cessare la concessione dell’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1.
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