Art. 9
Responsabili del trattamento
In vigore dal 3 giu 2008
Responsabili del trattamento
1. Ferme restando le disposizioni del regolamento relative ai loro obblighi, i responsabili del trattamento:
a)
notificano senza indugio al responsabile della protezione dei dati tutti i trattamenti esistenti non ancora notificati;
b)
consultano) se del caso) il responsabile della protezione dei dati sulla conformità dei trattamenti, in particolare in caso di dubbi;
c)
collaborano con il responsabile della protezione dei dati all’inventario dei trattamenti esistenti di dati personali presso la direzione generale.
2. Il responsabile del trattamento può delegare parte delle sue funzioni ad altre persone che agiscono in qualità di responsabili delegati del trattamento sotto la sua autorità e responsabilità.
Storico versioni
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