Art. 2 · Campo d’applicazione

Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 3 giu 2008
Campo d’applicazione La presente decisione definisce le norme e le procedure per lo svolgimento della funzione di responsabile della protezione dei dati all’interno della Commissione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento. Non si applica alle attività della Commissione dirette all’elaborazione delle politiche di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.
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