Art. 1
In vigore dal 3 giu 2008
In deroga all’articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota nazionale, fissata a norma della direttiva 92/84/CEE, alla birra prodotta nella regione autonoma di Madera da birrerie indipendenti situate in tale regione la cui produzione annuale non superi 300 000 ettolitri. La parte della produzione annuale che superi 200 000 ettolitri può beneficiare dell’aliquota ridotta solo se è consumata localmente a Madera.
Per «birreria indipendente» si intende una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera 300 000 ettolitri, esse possono essere considerate come un’unica impresa indipendente.
L’aliquota di accisa ridotta, che può scendere al di sotto dell’aliquota minima, non è inferiore di oltre il 50 % all’aliquota di accisa nazionale normale applicata in Portogallo.
Storico versioni
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