Art. 2
In vigore dal 2 giu 2008
Le modifiche apportate dalla presente decisione all'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di animali e prodotti originari del Sudafrica e della Repubblica moldova laddove l'importatore di tali prodotti possa dimostrare che essi erano stati spediti rispettivamente dal Sudafrica e dalla Repubblica moldova ed erano in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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