Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 mag 2008
1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Jersey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito. 3.   Se le informazioni raccolte ai sensi dell’ e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che a Jersey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità di Jersey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.
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