Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 mag 2008
1.   A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all’elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario a Jersey: a) se un’autorità competente di Jersey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l’autorità competente di Jersey non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell’elaborazione a Jersey e dar loro l’opportunità di rispondere. 2.   La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
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