Art. 1
In vigore dal 23 mag 2008
1. Gli Stati membri vietano l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, classificato con il codice NC 1512 11 91 (di seguito denominato «olio di girasole»), salvo se la partita di olio di girasole è corredata di un valido certificato attestante l'assenza di livelli inaccettabili di oli minerali nonché i risultati del campionamento e delle analisi volti a rilevare l'eventuale presenza di oli minerali.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di partite di olio di girasole nella Comunità solo se il campionamento e l'analisi della partita e il rilascio del certificato sono stati effettuati dopo la valutazione e l'approvazione ufficiale, da parte della Commissione europea, del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine.
3. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali notificherà agli Stati membri le informazioni dettagliate sul sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine nonché l'approvazione ufficiale dello stesso da parte della Commissione.
4. Gli Stati membri prendono le opportune misure relative al campionamento e alle analisi da effettuare all'importazione su ogni partita di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, corredata di un valido certificato, al fine di garantire che l'olio di girasole non contenga livelli di oli minerali tali da renderlo inidoneo al consumo umano.
Essi informano la Commissione dei risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati favorevoli sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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