Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 mag 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:302:oj#art-4