Art. 4
In vigore dal 20 mag 2008
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai rispettivi beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’ e all’.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (36).
4. La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all’ e all’ a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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