Art. 9 · Procedura per le ulteriori ispezioni di sicurezza

Art. 9

Procedura per le ulteriori ispezioni di sicurezza

In vigore dal 15 mag 2008
Procedura per le ulteriori ispezioni di sicurezza 1.   La BCE conduce ulteriori ispezioni di sicurezza di luoghi di fabbricazione accreditati dopo la concessione ad un fabbricante dell’accreditamento di sicurezza pieno o dell’accreditamento di sicurezza temporaneo. 2.   Tali ispezioni successive possono essere condotte con o senza preavviso. Esse sono condotte in giorni lavorativi tra le ore 08.00 e 18.00 ora locale, a meno che non sia stata concordata un’ora diversa con il fabbricante. In caso di ispezioni con preavviso, la BCE notifica al fabbricante l’orario dell’ispezione e gli sottomette un questionario preispettivo almeno 30 giorni lavorativi della BCE prima dell’ispezione. Il fabbricante compila e restituisce tale questionario alla BCE almeno 10 giorni lavorativi della BCE prima dell’ispezione. 3.   L’, dal paragrafo 2 al paragrafo 4 e tutto l’, paragrafo 5, eccetto la lettera e), si applica, mutatis mutandis a tali ulteriori ispezioni di sicurezza. Inoltre, la relazione del team per le ispezioni di sicurezza contiene dettagli sul la valutazione da parte del team per le ispezioni di sicurezza se dover continuare ad applicare l’accreditamento di sicurezza pieno oppure quello temporaneo, o la valutazione se la BCE debba prendere qualunque delle decisioni previste negli articoli dal 12 al 14. Se il team per le ispezioni di sicurezza ritiene che si debba applicare l', la sua relazione ne contiene i motivi come la lettera della BCE a cui fa riferimento l’, paragrafo 4. Le proposte del team in relazione a tali misure sono proporzionate alla gravità del caso di mancato rispetto. 4.   Una bozza di relazione è inviata al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE a partire dalla data in cui l’ulteriore ispezione di sicurezza si conclude. Il fabbricante ha 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della bozza di relazione per fornire i suoi commenti su tale relazione. La BCE finalizza la relazione prima di informare il fabbricante del risultato dell’ulteriore ispezione di sicurezza ai sensi dell’, tenendo in considerazione i commenti del fabbricante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:402:oj#art-9