Art. 7 · Decisione sull’accreditamento di sicurezza

Art. 7

Decisione sull’accreditamento di sicurezza

In vigore dal 15 mag 2008
Decisione sull’accreditamento di sicurezza 1.   La BCE notifica il fabbricante per iscritto la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di sicurezza da parte del fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dei commenti del fabbricante sulla bozza di relazione, o entro la scadenza del termine per fornire tali commenti ai sensi dell’, paragrafo 6. Tale decisione individua chiaramente: a) i motivi della decisione; b) il fabbricante; c) l’attività di sicurezza dell’euro per cui l'accreditamento di sicurezza è concesso nel luogo di fabbricazione; d) se è stato concesso l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo e, nel caso di accreditamento di sicurezza temporaneo, la data della sua scadenza; e) gli accorgimenti per la distruzione presso uno stabilimento per distruzioni speciali, se è previsto che tale distruzione possa avere luogo; f) gli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si concede l’accreditamento; e g) qualunque condizione specifica sui punti di cui dalla lettera a) alla lettera f) di cui sopra. La decisione si basa sulle informazioni previste nella relazione finale di cui all’, paragrafo 6, che deve essere allegata alla decisione. La decisione sulla concessione dell’accreditamento include anche una copia della parte delle norme di sicurezza che riguardano il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si concede l’accreditamento. 2.   Nel caso in cui la richiesta di accreditamento di sicurezza venga rigettata o il fabbricante richieda l’accreditamento di sicurezza pieno e gli sia concesso solo l’accreditamento di sicurezza temporaneo, il fabbricante può dare inizio alla procedura di revisione stabilita all’.
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