Art. 5
Richiesta di avvio e nomina del team per l’ispezione di sicurezza
In vigore dal 15 mag 2008
Richiesta di avvio e nomina del team per l’ispezione di sicurezza
1. Un fabbricante che desideri condurre un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad uno o più elementi di sicurezza dell’euro fa richiesta scritta alla BCE di avvio della procedura di accreditamento di sicurezza. Tale richiesta deve:
a)
specificare l’/gli elemento/i di sicurezza dell’euro, il luogo di fabbricazione e la loro ubicazione e l’attività di sicurezza dell’euro per la quale il fabbricante richiede l’accreditamento di sicurezza;
b)
fornire le informazioni che mostrano che l’attrezzatura produttiva è in grado di produrre l’/gli elemento/i di sicurezza dell’euro per il quale si è richiesto l’accreditamento;
c)
fornire informazioni riguardanti gli accorgimenti di sicurezza fisica presso il luogo di fabbricazione;
d)
includere un impegno scritto del fabbricante a rispettare tutte le disposizioni applicabili della presente decisione e sue successive possibili modifiche e una dichiarazione che esso terrà riservato il contenuto delle norme di sicurezza;
e)
se il fabbricante intende utilizzare uno stabilimento per distruzioni speciali, includere informazioni sulle ragioni che spingono il fabbricante a tale utilizzo e informazioni sugli accorgimenti riguardanti tale stabilimento. In particolare il fabbricante fornisce informazioni sugli accordi conclusi per il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro verso e da uno stabilimento per distruzioni speciali e sui mezzi di monitoraggio di distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro pianificati presso tale stabilimento; e
f)
indicare chiaramente se il fabbricante sta facendo richiesta per accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro.
2. La BCE controlla la richiesta di avvio alla luce degli obblighi contenuti nel paragrafo 1 ed informa il fabbricante del risultato di tale controllo entro 20 giorni lavorativi della BCE dalla data di ricevimento della richiesta, in conformità delle procedure contenute nei paragrafi 3 e 4. Tale scadenza potrebbe essere estesa una volta dalla BCE ma ne deve dare un preavviso scritto al fabbricante. Durante il periodo nel quale la BCE effettua tale controllo, essa può richiedere ulteriori informazioni al fabbricante in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito del controllo entro 20 giorni lavorativi della BCE dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive.
3. La BCE rigetta la richiesta di avvio e informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi entro e non oltre il termine specificato nel paragrafo 2 se:
a)
il fabbricante non è in grado di fornire l’informazione o di rispettare l’impegno scritto richiesto ai sensi del paragrafo 1;
b)
il fabbricante non fornisce una qualunque delle ulteriori informazioni richieste dalla BCE sulla base del paragrafo 2;
c)
al fabbricante è stato revocato il suo accreditamento di sicurezza ed il periodo specificato nella decisione di revoca in cui gli è proibito di effettuare una nuova richiesta non è trascorso; o
d)
le ubicazioni di qualsiasi stamperia coinvolta e i luoghi di fabbricazione non soddisfano i requisiti stabiliti nell’, paragrafo 2, lettera b), e lettera c), laddove si applica l’accreditamento di sicurezza pieno, o nell', paragrafo 2 lettera c) e lettera d) laddove si applica l’accreditamento di sicurezza temporaneo.
4. Se il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 e fornisce qualunque informazione aggiuntiva eventualmente richiesta ai sensi del paragrafo 2, la BCE notifica al fabbricante la data dell’ispezione iniziale di sicurezza non oltre il termine specificato nel paragrafo 2. La BCE fornisce allo stesso tempo al fabbricante:
a)
un elenco riservato di tutti gli elementi sicuri dell’euro, facendo parte tale elenco delle norme di sicurezza; e
b)
una copia di quelle parti delle norme di sicurezza che riguardano la produzione, elaborazione (inclusa la distruzione) e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro nei confronti dei quali il fabbricante richiede l’accreditamento di sicurezza. La BCE fornisce al fabbricante tutti gli eventuali aggiornamenti di tali norme emessi durante la procedura di accreditamento di sicurezza.
5. La BCE nomina un team per l’ispezione di sicurezza composto da esperti della BCE e delle BCN. Tali nomine devono rispettare il principio di evitare conflitti d’interesse. Se si verifica un conflitto d’interesse in seguito alla nomina, la BCE sostituisce immediatamente il membro in questione con un esperto che non abbia alcun conflitto d’interesse.
Storico versioni
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