Art. 17 · Procedura di riesame

Art. 17

Procedura di riesame

In vigore dal 15 mag 2008
Procedura di riesame 1.   Laddove la BCE abbia preso una decisione: i) di rigettare una richiesta di dare inizio alla procedura di accreditamento di sicurezza; ii) di rifiutare la concessione dell’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo; iii) di concedere l’accreditamento di sicurezza temporaneo a seguito di una richiesta di accreditamento pieno; o iv) ai sensi degli articoli da 12 a 15, il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi della BCE dalla notifica di tale decisione, presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo di riesame della decisione. Il fabbricante include i propri motivi di tale richiesta e tutte le informazioni che la sostengono. 2.   Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta nella richiesta di riesame dandone i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere la richiesta della decisione sottoposta a riesame. 3.   Il Consiglio direttivo rivede la decisione alla luce della richiesta del fabbricante e comunica al fabbricante la propria decisione motivandola per iscritto entro due mesi dal ricevimento della richiesta. 4.   L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 è attuata senza pregiudicare i diritti tutelati negli articoli 230 e 232 del trattato.
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