Art. 14 · Revoca dell’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo

Art. 14

Revoca dell’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo

In vigore dal 15 mag 2008
Revoca dell’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo 1.   La BCE prende la decisione di revocare l’accreditamento di sicurezza pieno nei casi seguenti: a) laddove la relazione finale di cui all’, paragrafo 4 individui un caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza che: i) è ritenuto rappresentare un pericolo immediato e serio per la sicurezza delle banconote in euro o dei loro componenti, e il fabbricante non ha potuto dimostrare durante l’ispezione di sicurezza che non vi è stata perdita, furto o divulgazione degli elementi di sicurezza dell’euro; ii) indica al team per le ispezioni di sicurezza che ad un caso di mancato rispetto che ha indotto la BCE a prendere una decisione ai sensi dell’ non è stato posto rimedio entro il termine indicato in quella decisione della BCE; o iii) è del medesimo tipo di un caso di mancato rispetto nei confronti del quale sia stato già emesso un avvertimento ai sensi dell’; o b) dove: i) un fabbricante rifiuti di concedere al team per le ispezioni di sicurezza accesso immediato al luogo di fabbricazione; ii) vi è una violazione dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 6; o iii) per qualunque altra ragione è ragionevole che la BCE ritenga che la condotta del fabbricante possa porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. 2.   La BCE prende la decisione di revocare l’accreditamento di sicurezza temporaneo dove: i) vi è una violazione dell’, paragrafo 4; o ii) per qualunque altra ragione è ragionevole che la BCE ritenga che la condotta del fabbricante possa porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. 3.   Nella sua decisione di revoca, la BCE specifica la data successiva in cui il fabbricante può richiedere di nuovo l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo ai sensi dell’. 4.   Laddove dopo la revoca il possesso da parte del fabbricante di elementi di sicurezza dell'euro possa porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, la BCE può richiedere al fabbricante di prendere provvedimenti quali la consegna alla BCE o ad una BCN degli elementi di sicurezza dell’euro in questione o la loro distruzione, al fine di assicurare che il fabbricante non sia in possesso di alcun elemento di sicurezza dell’euro una volta che la revoca è divenuta effettiva.
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