Art. 12 · Decisione di avvertimento

Art. 12

Decisione di avvertimento

In vigore dal 15 mag 2008
Decisione di avvertimento 1.   Se: a) la relazione finale di cui all’, paragrafo 4, individua almeno un caso di mancato rispetto del tipo descritto nell’, paragrafo 2; e b) questo tipo di mancato rispetto è già stato individuato in due occasioni nel corso delle ultime tre ispezioni di sicurezza condotte nel luogo di fabbricazione (a prescindere dall’ipotesi che tali casi riguardino la stessa disposizione nelle norme di sicurezza), allora la BCE prende una decisione di avvertimento al fabbricante. 2.   L’avvertimento scritto emesso ai sensi del paragrafo 1 indica che nel caso vi siano ulteriori casi di mancato rispetto del tipo di cui all’, paragrafo 2 (indipendentemente dal fatto che tali casi riguardino la stessa disposizione delle norme di sicurezza o qualunque dei precedenti casi di mancato rispetto), la BCE prenderà una decisione ai sensi dell’.
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