Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mag 2008
Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 11 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione provvede a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:438:oj#art-2